Frequently Asked Questions
RIMBORSI PER CANTIERI O BLOCCO DEL TRAFFICO
La Delibera dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti (ART) n. 132/2024, come integrata e modificata dalla Delibera n. 211/2025, stabilisce che, a partire dal 1° giugno 2026, l’utente autostradale ha la possibilità di chiedere un rimborso del pedaggio in caso di presenza di cantieri e in caso di blocco del traffico di durata superiore a un’ora dovuto a cause diverse (es. incidenti, fenomeni meteo), esclusivamente nei casi e secondo le modalità stabilite dalle misure 8-bis.1 e 8-bis.8 della citata Delibera.
Tutte le delibere approvate dall’Autorità di Regolazione dei Trasporti (ART) sono consultabili al seguente link www.autorita-trasporti.it
In base alla Delibera dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti (ART) n. 132/2024, come integrata e modificata dalla Delibera n. 211/2025 e, in particolare, alla misura 14.5 b) dell’allegato A alla Delibera stessa, a partire dal 1° giugno 2026 gli utenti possono chiedere il rimborso del pedaggio ai competenti concessionari autostradali nelle ipotesi stabilite dalle misure 8-bis.1, cioè in caso di cantieri per lavori già programmati.
Non si ha, invece, diritto al rimborso del pedaggio in presenza di cantieri emergenziali finalizzati al ripristino delle condizioni di sicurezza delle infrastrutture autostradali.
Tutte le delibere approvate dall’Autorità di Regolazione dei Trasporti (ART) sono consultabili al seguente link www.autorita-trasporti.it
Il rimborso del pedaggio per cantiere è costituito da una componente relativa all’impatto dei cantieri presenti sul percorso effettuato dall’utente, ad esclusione dei cantieri emergenziali, e da una componente incrementale, calcolata in funzione dello scostamento orario generato dai cantieri stessi.
Si applica nei seguenti casi:
- per i percorsi con lunghezza inferiore a 30 chilometri, il diritto al rimborso è indipendente dal ritardo;
- per i percorsi con lunghezza compresa tra i 30 e i 50 km il rimborso si attiva per uno scostamento di almeno 10 minuti in più sul tempo medio di percorrenza;
- per i percorsi con lunghezza maggiore di 50 km il rimborso si attiva per uno scostamento di almeno 15 minuti in più sul tempo medio di percorrenza.
Per tutti i dettagli sulle modalità di calcolo del rimborso si veda la Misura 8-bis della Delibera n. 132/2024, come integrata e modificata dalla Delibera n. 211/2025.
Tutte le delibere approvate dall’Autorità di Regolazione dei Trasporti (ART) sono consultabili al seguente link www.autorita-trasporti.it
In base alla Delibera dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti (ART) n. 132/2024, come integrata e modificata dalla Delibera n. 211/2025 e, in particolare, alla misura 14.5 b) dell’allegato A alla Delibera stessa, a partire dal 1° giugno 2026 gli utenti possono chiedere il rimborso del pedaggio ai competenti concessionari autostradali nelle ipotesi stabilite dalle misure 8-bis.8, cioè in caso di blocco del traffico di durata superiore a un’ora dovuto a cause diverse (es. incidenti, fenomeni meteo).
Tutte le delibere approvate dall’Autorità di Regolazione dei Trasporti (ART) sono consultabili al seguente link www.autorita-trasporti.it
Per i casi di blocco del traffico, il rimborso si calcola sul pedaggio relativo alla tratta interessata secondo le seguenti soglie:
- blocco di durata compresa tra i 60 e i 119 minuti: rimborso pari al 50%
- blocco di durata compresa tra i 120 e i 179 minuti: rimborso pari al 75%
- blocco di durata maggiore di 180 minuti: rimborso integrale (100%)
Per tutti i dettagli sulle modalità di calcolo del rimborso si veda la Misura 8-bis della Delibera n. 132/2024, come integrata e modificata dalla Delibera n. 211/2025.
Tutte le delibere approvate dall’Autorità di Regolazione dei Trasporti (ART) sono consultabili al seguente link www.autorita-trasporti.it
I rimborsi del pedaggio non sono dovuti in questi casi:
- non sono dovuti rimborsi di importo inferiore a 10 centesimi di euro;
- quando per il percorso è già prevista una riduzione generalizzata del pedaggio;
- nel caso di cantieri emergenziali (ossia, i cantieri installati a seguito di incidenti, eventi meteo o idrogeologici di carattere straordinario e imprevedibile, attività di soccorso e connessi ripristini);
- in caso di presenza dei cosiddetti cantieri mobili;
- per i percorsi effettuati sulle tratte gestite da CAV il cui pedaggio è pari a € 0,00 (ad esempio: Venezia Mestre – Mira-Oriago).
Il rimborso può essere chiesto da privati, da soggetti provvisti di partita IVA e da aziende che abbiano corrisposto il pedaggio autostradale con una delle seguenti modalità:
- dispositivi di telepedaggio;
- carte di pagamento (Fast Pay, Carte di Credito, Viacard di conto corrente, Viacard a scalare);
- contanti;
- in caso di Rapporto di Mancato Pagamento Pedaggio (RMPP), dopo il pagamento dello stesso.
L’eventuale rimborso non è automatico ma potrà essere richiesto solamente compilando l’apposito form all’interno del sito www.cavspa.it
Può chiedere un rimborso chiunque abbia effettuato un viaggio sulla rete autostradale gestita da CAV e:
- abbia incontrato uno o più cantieri per lavori già programmati (sono esclusi i cantieri emergenziali, finalizzati al ripristino delle condizioni di sicurezza delle infrastrutture autostradali);
- abbia subito un evento di blocco del traffico di durata superiore a un’ora dovuto a cause diverse da quelle indicate al punto 1. (es. incidenti, fenomeni meteo);
- sia in possesso di una ricevuta di pagamento (scontrino di pagamento del pedaggio, fattura o estratto conto dell’apparato di telepedaggio, ricevuta di pagamento del Rapporto di Mancato Pagamento Pedaggio)
Le richieste verranno valutate singolarmente; ciascuna richiesta deve riferirsi esclusivamente a un singolo viaggio.
Il rimborso, in una prima fase, è previsto per i soli percorsi effettuati con entrata e uscita nelle stazioni gestite da CAV (ad esempio: tratta Padova Est – Venezia Mestre; Preganziol – Spinea; ecc.).
La richiesta di rimborso può essere effettuata
- compilando l’apposito form all’interno del sito www.cavspa.it
- di persona, con il supporto dei nostri operatori, presso Info Point | Centro Servizi CAVhere nell’area di Servizio di Arino Est.
Le richieste verranno valutate singolarmente; ciascuna richiesta deve riferirsi esclusivamente a un singolo viaggio.
Per effettuare la richiesta sarà necessario inserire le seguenti categorie di dati:
- dati anagrafici, avendo cura di distinguere se si tratta di Persona Fisica o Persona Fisica soggetto passivo di IVA o Persona Giuridica, compilando poi i campi che si apriranno;
- targa e classe del veicolo;
- dati relativi alla tipologia di pagamento avendo cura di selezionare il campo corretto e quindi indicare a seconda del caso:
- il codice apparato di telepedaggio (codice OBU indicato sull’apparato o nella fattura/estratto conto);
- il codice alfanumerico scritto sullo scontrino di pedaggio;
- il numero di Rapporto di Mancato Pagamento Pedaggio;
- dati relativi al transito per cui si chiede il rimborso, indicando data, orario di entrata e uscita e i caselli utilizzati (si ricorda che la richiesta può riguardare soltanto i transiti ai soli caselli della rete CAV);
- dati per effettuare il bonifico (il richiedente deve essere l’intestatario del conto corrente indicato nella richiesta).
Sarà inoltre necessario allegare scansione o immagine della seguente documentazione:
- lo scontrino di pagamento del pedaggio;
- la fattura o l’estratto conto del fornitore del dispositivo di telepedaggio;
- la ricevuta di pagamento del RMPP.
La documentazione allegata dovrà attestare il transito per cui viene chiesto il rimborso e dovrà essere coerente con le informazioni e i dati dichiarati dall’utente.
La mancanza di documentazione comporterà il rifiuto della richiesta.
Il codice del dispositivo di telepedaggio (OBU) è disponibile nella fattura/estratto conto inviata dall’operatore di telepedaggio o direttamente sull’apparato.
No, non è necessario creare un account o registrarsi, è sufficiente compilare l’apposito form sul sito www.cavspa.it
In caso di pagamenti con Carte o Contanti è possibile chiedere il rimborso allegando alla richiesta la ricevuta di pagamento da ritirarsi al casello a seguito del transito.
Per chiedere il rimborso è necessario fotografare la ricevuta e caricarla nell’apposita sezione del form sul sito www.cavspa.it o allegarla alla richiesta consegnata di persona e inserire il codice alfanumerico riportato sotto il codice a barre della ricevuta.
L’utente che utilizza il telepedaggio può chiedere il rimborso allegando alla richiesta fattura/estratto conto dei viaggi; tale documentazione dovrà attestare il viaggio per cui si effettua la richiesta e la titolarità dell’apparato.
Il richiedente deve essere il titolare dell’apparato per cui si effettua la richiesta.
Sarà inoltre necessario selezionare l’operatore di telepedaggio dall’apposito menù a tendina e indicare il codice del proprio dispositivo di telepedaggio (OBU) riportato in fattura/estratto conto o nell’apparato stesso.
No, per poter fare una richiesta di rimborso è necessario aver ritirato la ricevuta di pagamento.
Nel caso in cui sia stata chiesta fattura per transiti effettuati lungo le competenze di CAV si può chiedere il rimborso soltanto dopo aver ricevuto la fattura stessa; si dovrà, quindi, spuntare la casella “Persona Fisica (sogg. Passivo di IVA)/ Persona Giuridica” nel form sul sito www.cavspa.it e allegare alla richiesta una copia dello scontrino (che deve essere conservato) e della fattura di CAV.
Tale documentazione potrà essere allegata alla richiesta consegnata di persona.
Sì, i pedaggi pagati con contanti sono validi ai fini del rimborso. È possibile ottenere il rimborso effettuando una richiesta per ogni singolo viaggio, ritirando la ricevuta di pagamento al casello d’uscita e compilando il form sul sito www.cavspa.it o allegandola alla richiesta consegnata di persona. L’importo rimborsabile verrà automaticamente calcolato una volta acquisita la richiesta di rimborso.
È comunque necessario conservare la ricevuta.
Sì, i pedaggi pagati con carta ViaCard di conto corrente sono validi ai fini del rimborso. È possibile ottenere il rimborso effettuando una richiesta per ogni singolo viaggio, ritirando la ricevuta di pagamento al casello d’uscita e compilando il form sul sito www.cavspa.it allegandola alla richiesta consegnata di persona.
L’importo rimborsabile verrà automaticamente calcolato una volta acquisita la richiesta di rimborso.
Si, è necessario conservare la ricevuta, almeno fino al ricevimento del bonifico.
È possibile chiedere il rimborso solamente per i Rapporti di Mancato Pagamento Pedaggio già pagati.
Per chiedere il rimborso, è necessario allegare la ricevuta di pagamento e caricarla nell’apposita sezione del form sul sito www.cavspa.it o allegarla alla richiesta consegnata di persona.
Entro 20 giorni dall’invio della richiesta il richiedente riceverà comunicazione di rigetto o di accoglimento, con l’indicazione della somma maturata. Il rimborso verrà erogato al raggiungimento dell’importo minimo di € 1,00, entro i successivi 10 giorni.
Danno diritto al rimborso solamente i viaggi effettuati all’interno delle competenze di CAV, nel caso in cui, durante il transito, si sia verificata una delle seguenti circostanze (o si siano verificate entrambe):
- si sia incontrato un cantiere programmato (cioè non emergenziale);
- ci si sia trovati in una situazione di traffico bloccato per oltre un’ora.
Sono esclusi dal rimborso i percorsi effettuati sulle tratte gestite da Concessioni Autostradali Venete – CAV S.p.A. il cui pedaggio è pari a € 0,00:
- Venezia Mestre – Mira-Oriago e viceversa;
- Venezia Mestre – Mirano-Dolo e viceversa;
- Mira-Oriago – Mirano-Dolo e viceversa.
Qualora al transito risultino applicate scontistiche, l’importo del rimborso sarà determinato al netto dello sconto applicato.
In ogni caso, l’importo del rimborso erogato non potrà esser superiore al pedaggio effettivamente corrisposto dall’utente in relazione al transito oggetto di richiesta.
Tutti i cantieri per lavori che impattano la fluidità del transito a causa della riduzione delle corsie originariamente disponibili, identificati anche da ordinanze specifiche. Non sono inclusi i cantieri emergenziali, cioè per ripristini di sicurezza urgenti dovuti ad incidenti o altri eventi.
Il calcolo del rimborso avviene secondo quanto prescritto dalla Delibera ART n. 132/2024 come integrata e modificata dalla Delibera ART n. 211/2025 e ai documenti allegati e annessi alle stesse.
Tutte le delibere approvate da ART sono consultabili al seguente link: www.autorita-trasporti.it
RIMBORSO PEDAGGIO
Qualora la cassa automatica non abbia corrisposto il resto, o lo stesso si errato, CAV S.p.A. assicura il rimborso dei pedaggi corrisposti in misura superiore al dovuto, a seguito di accertata fondatezza della dichiarazione resa in tal senso dall’utente.
La richiesta può essere inviata con le seguenti modalità
-
tramite posta (ordinaria o raccomandata), all’indirizzo di Concessioni Autostradali Venete – CAV S.p.A., Via Bottenigo n. 64/A - 30175 Venezia -Marghera (VE)
-
tramite e-mail, all’indirizzo: [email protected]
-
tramite PEC, all’indirizzo: [email protected]
Nella richiesta di rimborso si dovrà indicare il seguente oggetto: “Richiesta di rimborso del pedaggio”.
Alla richiesta di rimborso dovrà essere allegata idonea documentazione, attestante:
-
l’identità del richiedente (ad es. copia del documento di identità)
-
l’identità dell’eventuale soggetto delegato (ad es. copia del documento di identità del delegante e del delegato)
-
l’effettivo pagamento del pedaggio (ad es. ricevuta)
-
eventuali ulteriori elementi utili a istruire la pratica di rimborso
Sarà, inoltre, necessario indicare le coordinate bancarie su cui si chiede di ricevere l’erogazione del rimborso.
Nel caso in cui la verifica dei presupposti per il rimborso dia esito positivo, CAV S.p.A. provvederà all’erogazione di quanto dovuto, entro un termine ragionevole dalla chiusura dell’istruttoria.
Qualora sia stato corrisposto il pedaggio due volte, anche con mezzi di pagamento differenti, CAV S.p.A. assicura il rimborso dei pedaggi corrisposti in misura superiore al dovuto, a seguito di accertata fondatezza della dichiarazione resa in tal senso dall’utente.
La richiesta può essere inviata con le seguenti modalità
- tramite posta (ordinaria o raccomandata), all’indirizzo di Concessioni Autostradali Venete – CAV S.p.A., Via Bottenigo n. 64/A - 30175 Venezia -Marghera (VE)
- tramite e-mail, all’indirizzo: [email protected]
- tramite PEC, all’indirizzo: [email protected]
Nella richiesta di rimborso si dovrà indicare il seguente oggetto: “Richiesta di rimborso del pedaggio”.
Alla richiesta di rimborso dovrà essere allegata idonea documentazione, attestante:
- l’identità del richiedente (ad es. copia del documento di identità)
- l’identità dell’eventuale soggetto delegato (ad es. copia del documento di identità del delegante e del delegato)
- l’effettivo pagamento del pedaggio (ad es. ricevuta)
- eventuali ulteriori elementi utili a istruire la pratica di rimborso (es. numero di carta utilizzata sono sufficienti le ultime quattro cifre)
Sarà, inoltre, necessario indicare le coordinate bancarie su cui si chiede di ricevere l’erogazione del rimborso.
Nel caso in cui la verifica dei presupposti per il rimborso dia esito positivo, CAV S.p.A. provvederà all’erogazione di quanto dovuto, entro un termine ragionevole dalla chiusura dell’istruttoria.
Qualora al momento del pagamento il veicolo sia stato classificato erratamente, CAV S.p.A. assicura il rimborso dei pedaggi corrisposti in misura superiore al dovuto, a seguito di accertata fondatezza della dichiarazione resa in tal senso dall’utente.
La richiesta può essere inviata con le seguenti modalità
- tramite posta (ordinaria o raccomandata), all’indirizzo di Concessioni Autostradali Venete – CAV S.p.A., Via Bottenigo n. 64/A - 30175 Venezia -Marghera (VE)
- tramite e-mail, all’indirizzo: [email protected]
- tramite PEC, all’indirizzo: [email protected]
Nella richiesta di rimborso si dovrà indicare il seguente oggetto: “Richiesta di rimborso del pedaggio”.
Alla richiesta di rimborso dovrà essere allegata idonea documentazione, attestante:
- l’identità del richiedente (ad es. copia del documento di identità)
- l’identità dell’eventuale soggetto delegato (ad es. copia del documento di identità del delegante e del delegato)
- l’effettivo pagamento del pedaggio (ad es. ricevuta)
- eventuali ulteriori elementi utili a istruire la pratica di rimborso
Sarà, inoltre, necessario indicare le coordinate bancarie su cui si chiede di ricevere l’erogazione del rimborso.
Nel caso in cui la verifica dei presupposti per il rimborso dia esito positivo, CAV S.p.A. provvederà all’erogazione di quanto dovuto, entro un termine ragionevole dalla chiusura dell’istruttoria.
Qualora al momento del pagamento non sia stata emessa la ricevuta, CAV S.p.A. assicura l’invio della stessa previa la ricezione del modulo di richiesta reperibile sul link Modulistica - CAV Spa
TELEPEDAGGIO
Per garantire il corretto addebito dei pedaggi è fondamentale che la targa del veicolo sia sempre aggiornata nel contratto di telepedaggio. In caso di malfunzionamenti del dispositivo o del casello, il sistema rileva la targa tramite fotocamera e tali transiti non potranno essere addebitati sul dispositivo del proprietario del veicolo in quanto non vi è corrispondenza tra la “nuova targa” e l’apparato.
Per le modalità di aggiornamento è necessario rivolgersi al gestore del contratto di telepedaggio.
Utenti Telepass: accedendo all'area dedicata del Sito Web www.telepass.it previa registrazione, o contattando il numero telefonico 800-269269
Utenti SET/SIT: ti invitiamo a rivolgerti al tuo Service Provider che provvederà all’inoltro della segnalazione attraverso i canali attivati.
È possibile scaricare il modulo di richiesta fatturazione pedaggi a questo link Fatturazione pedaggio - CAV Spa e una volta compilato spedirlo tramite posta ordinaria a Concessioni Autostradali Venete - CAV S.p.A. - Via Bottenigo 64/A - 30175 Venezia (VE), allegando gli scontrini di pedaggio in originale.
MANCATI PAGAMENTI PEDAGGI
Nel caso in cui il pedaggio dovuto (art. 176 comma 11 Codice della Strada di seguito per brevità “C.d.S.”) non venga corrisposto, interamente o in parte, viene emesso un rapporto di mancato pagamento (attestato di transito/scontrino) su cui sono riportati il numero del rapporto, i dati del veicolo (targa e classe), i dati di transito (data, ora, casello di uscita e, laddove disponibile, anche il casello di entrata) l'importo da corrispondere e le modalità di pagamento.
Il rapporto di mancato pagamento può essere pagato senza aggravio di spese entro 15gg dalla data di emissione. Trascorso tale periodo, l'importo sarà maggiorato degli oneri di accertamento (Art. 176 comma 11 bis C.d.S.).
Il mancato versamento di quanto dovuto comporterà il recupero forzoso del credito con il conseguente aggravio delle spese a carico del debitore (art. 373 Regolamento al C. d. S.). Inoltre, la documentazione attestante la violazione del mancato pagamento potrà essere trasmessa alla Polizia Stradale per la conseguente irrogazione delle sanzioni amministrative di cui all'art. 176, comma 21 del C.d.S. che prevede il pagamento di una somma da € 87,00 ad € 344,00 e la decurtazione di 2 punti dalla patente di guida dell'effettivo trasgressore nonché l’art. 176 comma 17 del C.d.S. che prevede il pagamento di una somma da € 430,00 a euro 1.731,00.
Cliccando al seguente link Mancato pagamento - CAV Spa
Con questa tipologia di pagamento è possibile pagare i rapporti di mancato pagamento, ritirati direttamente ai caselli o ricevuti per posta, emessi da CAV S.p.A.
-Bonifico Bancario
Intestato a: Concessioni Autostradali Venete CAV S.p.A
Banca: Poste Italiane S.p.A.
SWIFT: BPPIITRRXXX
IBAN: IT 73 P 07601 02000 000094538659
Causale: TARGA DEL VEICOLO e il NUMERO del MANCATO PAGAMENTO PEDAGGIO.
Qualora non fosse specificato numero di targa del veicolo e il numero di mancato pagamento non sarà possibile procedere alla corretta attribuzione del pagamento.
-Casello Autostradale
Il pagamento potrà essere effettuato presso i caselli, presidiati da un operatore, della rete autostradale di Concessioni Autostradali Venete - CAV SPA.
Non è possibile pagare presso i caselli le lettere di sollecito ricevute per posta.
-Centro Servizi – CAVhere
Info Point | Centro Servizi CAVhere, nell’area di servizio Arino Est, raggiungibile dall’autostrada A4 (E70), in direzione Trieste e Venezia.
Accesso libero dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 17:30
Non è possibile pagare presso l'info point | Centro Servizi CAVhere le lettere di sollecito ricevute per posta.
Qualora si riceva una lettera di sollecito per un mancato pagamento e si ritenga di averlo già saldato, si invita il cliente a verificare che il numero del mancato pagamento oggetto del sollecito, corrisponda a quello riportato sulla ricevuta di pagamento saldata dal cliente.
In caso di incongruenza è necessario procedere al pagamento.
Diversamente è possibile dimostrare di aver già assolto al pagamento del pedaggio inviando una email all’indirizzo indicato nella lettera di Sollecito, allegando il modulo “Richiesta Cliente” compilato nei campi previsti e l’attestazione del pagamento effettuato.
Per conoscere l'estratto conto della situazione debitoria riferita a mancati pagamenti del pedaggio relativi ad uno o più veicoli di proprietà, è possibile inviare una email all’indirizzo [email protected] indicando il proprio numero di targa.
Se si è sprovvisti del numero di un Rapporto di Mancato Pagamento, è possibile chiamare il Numero 0415497184. Gli operatori sono disponibili dalle 09:00 alle 12:00 tutti i giorni feriali.
Se si ha ricevuto una lettera di Sollecito, è possibile chiamare il Numero 0415497222.
Gli operatori sono disponibili dalle 09:00 alle 12:00 tutti i giorni feriali.
Se alla data del transito non si era proprietari del veicolo è possibile inviare copia dell'atto di vendita con gli estremi dell'atto notarile oppure il certificato dell'avvenuta trascrizione al PRA all’indirizzo email [email protected] allegando il modulo “Richiesta Cliente”, incluso alla lettera di sollecito, compilato nei campi previsti.
Se alla data del transito il veicolo di cui si è proprietari era stato oggetto di furto/perdita di possesso, è possibile inviare copia della denuncia presentata presso le Autorità giudiziarie competenti, inviando il modulo “Richiesta Cliente”, incluso alla lettera di sollecito, compilato nei campi previsti, all’indirizzo email [email protected]
Gli utenti Telepass con targa del veicolo non associata all’apparato, o con apparato il Lista Nera alla data del mancato pagamento pedaggio, devono seguire le indicazioni riportate nella lettera di sollecito.
Gli utenti SET/SIT devono rivolgersi direttamente al Service Provider che ha distribuito l’apparato, il quale provvederà ad inoltrare la segnalazione attraverso i canali previsti.
Se alla data del transito il veicolo di cui si è proprietari era stato dato in locazione, è possibile comunicare, ai sensi dell'art. 196 del C.d.S., gli estremi del locatore corredati da copia dell'atto di locazione tramite l’email indicata nella lettera di sollecito [email protected] allegando il modulo “Richiesta Cliente” compilato nei campi previsti.
Veicolo esente
Nel caso di veicolo esentato dal pagamento del pedaggio (art. 373 comma 2 del C.d.S.), può essere certificata la titolarità dell'esenzione inviando una e-mail all’indirizzo [email protected]
Persona esente
Nel caso di persona esentata dal pagamento del pedaggio (ai sensi dell'art. 373 comma 2 del C.d.S.) può certificare la propria titolarità al diritto all'esenzione inviando una e-mail all’indirizzo [email protected]
Se non hai potuto saldare/pagare il transito e non hai a disposizione il numnero del Rapporto di Mancato Pagamento del Pedaggio (RMPP) puoi provvedere inviando una e-mail, specificando la natura della tua richiesta, all’indirizzo e-mail [email protected]
Segnaliamo che è possibile effettuare la richiesta per le sole tratte di competenza di Concessioni Autostradali Venete.
AUTOCERTIFICAZIONE DELL’ENTRATA PER RAPPORTO DI MANCATO PAGAMENTO DALLA STAZIONE PIÙ LONTANA ANCHE CON LETTERA DI SOLLECITO
Se il Rapporto di Mancato Pagamento riporta la dicitura “ENTRATA NON RILEVATA O BIGLIETTO SMARRITO”, significa che il pedaggio è stato calcolato per legge dalla stazione autostradale più lontana, come previsto dall’art. 176, comma 16, del Codice della Strada.
È tuttavia possibile autocertificare la reale stazione di entrata seguendo questi passaggi:
- Accedere alla sezione Mancato pagamento: raggiungile da qui.
- Inserire i dati: Dopo aver accettato l’informativa sulla privacy, inserire per due volte il numero del mancato pagamento (operazione necessaria anche se si è ricevuto un sollecito).
- Certificare l'entrata: Cliccare su “Conferma” e poi sul tasto “Certifica Entrata”. Compilare il form con i propri dati anagrafici.
- Inviare il modulo: Stampare e firmare il modulo generato, quindi inviarlo all’indirizzo e-mail: [email protected].
- Effettuare il pagamento: Una volta ricalcolato l'importo in base alla stazione dichiarata, cliccare su “Aggiungi al carrello” per procedere al saldo tramite la piattaforma protetta PagoPA.









